Cass. civ. n. 23769 del 04 settembre 2024
Testo massima n. 1
Al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare l'appello, aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, omettendo di considerare che la domanda dallo stesso formulata era stata accolta in primo grado, sia pure per una somma inferiore a quella richiesta).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.