Cass. civ. n. 17064 del 26 luglio 2006
Testo massima n. 1
L'accertamento compiuto dall'ufficiale giudiziario riguardo all'attuale inesistenza, all'indirizzo indicato, della sede legale della società destinataria della notificazione è assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., e può pertanto essere contestato solo mediante querela di falso.