Cass. pen. n. 1155 del 13 novembre 1970
Testo massima n. 1
Il delitto previsto dall'art. 579 c.p. presuppone un consenso non solo serio, esplicito e non equivoco, ma perdurante anche sino al momento in cui il colpevole commette il fatto.
Il delitto previsto dall'art. 579 c.p. presuppone un consenso non solo serio, esplicito e non equivoco, ma perdurante anche sino al momento in cui il colpevole commette il fatto.