14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1948 del 29 marzo 1982
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 1051 c.c., due sono le condizioni essenziali per l’ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui: a ] la rispondenza dell’ampliamento invocato all’uso conveniente del fondo dominante, nella destinazione preesistente od in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare; b ] la realizzabilità di detto ampliamento nei limiti dei criteri fissati dal secondo comma dell’art. 1051 citato. Tale ultimo estremo implica una valutazione comparativa delle esigenze dei fondi interessati e legittima il proprietario convenuto ad eccepire l’idoneità di altro accesso [ in altro sito o in altro fondo ], ove questo realizzi la via più breve ed idonea e sia meno dannoso dell’ampliamento richiesto.
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