14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7997 del 12 settembre 1985
Testo massima n. 1
Il reato di infanticidio di cui all’art. 578 c.p. come modificato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442 non è compatibile con l’aggravante della premeditazione. Nel reato di infanticidio di cui all’art. 578 c.p., come modificato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442, le condizioni di abbandono materiale e morale possono ritenersi sussistenti solo quando la madre venga a trovarsi, al momento del parto, in uno stato di isolamento tale che non consenta l’aiuto di presidi sanitari o di altre persone, e che detto isolamento non sia stato determinato dalla madre stessa per sua incuria o indifferenza. Nel reato di infanticidio di cui all’art. 578 c.p. così come modificato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442, le condizioni di abbandono materiale e morale menzionate dalla norma devono sussistere congiuntamente; esistere oggettivamente; essere connesse al parto nel senso che, in conseguenza della loro oggettiva esistenza, la madre ritenga di non potere assicurare la sopravvivenza del figlio, subito dopo il parto.
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