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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10434 del 17 luglio 1989

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10434 del 17 luglio 1989

Testo massima n. 1

Il delitto di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale è configurabile soltanto se l’evento letale avviene di turbamento psichico che costituisce la ragione del diverso trattamento sanzionatorio rispetto all’omicidio volontario. Manca tale immediatezza, quando la morte sia cagionata oltre i due giorni dal parto [ nella specie è stato ritenuto sussistente il reato di omicidio volontario ].

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