14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1387 del 4 febbraio 2000
Testo massima n. 1
La fattispecie criminosa delineata dall’art. 578 c.p., postula uno stato di abbandono della madre inteso non come fatto contingente legato al momento culminante della gravidanza, bensì come condizione di vita, che si sostanzia nell’isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale [ situazione d’indigenza e difetto di assistenza pubblica e privata; solitudine causata da insanabili contrasti con parenti e amici e conseguente allontanamento spontaneo o coatto, dal nucleo originario di appartenenza, e così via ] produttivo di un profondo turbamento spirituale, che si aggrava grandemente, sfociando in una vera e propria alterazione della coscienza, in molte partorienti immuni da processi morbosi mentali e tuttavia coinvolte psichicamente al punto da smarrire almeno in parte il lume della ragione. [ Fattispecie relativa a ritenuta configurabilità di omicidio volontario nella soppressione, subito dopo la nascita, del figlio da parte della madre ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]