Cass. civ. n. 23738 del 04 settembre 2024

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE Patto di quota lite - Compenso convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta - Integrazione - Fondamento - Fattispecie.


Il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il patto con cui il compenso dell'avvocato era stato parametrato ad una percentuale dell'importo che, in caso di esito positivo della lite, la cliente avrebbe percepito a titolo di risarcimento del danno conseguente all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28914 del 2022

Normativa correlata

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 3
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 4
Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.