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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 40993 del 22 novembre 2010

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 40993 del 22 novembre 2010

Testo massima n. 1

L’integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggetto da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto.

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