14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10413 del 17 luglio 1989
Posted at 20:24h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non è configurabile il delitto di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, ma quello di omicidio volontario del neonato, qualora lo stato di abbandono predetto sia stato artatamente e volontariamente creato e mantenuto col fine precipuo di farne derivare la morte. In tal caso infatti, il decesso è collegato causalmente a tali condizioni, che hanno a loro volta determinato la causa patologica fisica ultima dell’evento letale.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]