14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8489 del 1 agosto 1991
Testo massima n. 1
Lo stato di abbandono materiale e morale in cui deve versare il colpevole del reato di infanticidio non è ontologicamente incompatibile con la presenza nel territorio, ove il parto si verifica, di strutture socio-sanitarie idonee, sempreché l’agente si trovi nelle condizioni sociali e culturali di utilizzare detti sussidi, secondo una valutazione da compiersi in concreto da parte del giudice di merito, con un giudizio insindacabile in sede di legittimità ove risulti correttamente motivato ed immune da vizi logici.
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