14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11415 del 20 maggio 2002
Testo massima n. 1
Risponde del delitto di sottrazione di persona incapace [ art. 574 c.p. ] il genitore che, senza consenso dell’altro, porta via con sé il figlio minore, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sé, quando tale condotta determina un impedimento per l’esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell’altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma.
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