14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14413 del 2 novembre 1990
Testo massima n. 1
Il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’art. 572 c.p., può concorrere [ materialmente ] con il reato di cui all’art. 610 stesso codice, qualora le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, anche — come nel caso di specie — con l’intento criminoso di obbligare la moglie ad abbandonare il domicilio coniugale e quindi con violazione di una obiettività giuridica [ libertà psichica e morale di decisione tutelata dall’art. 610 c.p., diversa da quella tutelata dall’art. 572 predetto, che è l’assistenza famigliare in generale ] [ capo IV del titolo XI ].
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