Cass. pen. n. 9694 del 21 ottobre 1982
Testo massima n. 1
Lo stato di nervosismo o la gelosia, tanto più se morbosa, non escludono l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia ma costituiscono, a volte, uno dei più pericolosi moventi della speciale ipotesi delittuosa.