14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2364 del 18 marzo 1983
Posted at 20:24h
in Massimario
Testo massima n. 1
La coscienza e la volontà di maltrattare, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p., va intesa non come la semplice somma dei profili psicologici di ciascun fatto lesivo, ma come volontà di realizzare la fattispecie in tutti i suoi presupposti ed elementi costitutivi.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]