Cass. pen. n. 2364 del 18 marzo 1983

Testo massima n. 1


La coscienza e la volontà di maltrattare, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p., va intesa non come la semplice somma dei profili psicologici di ciascun fatto lesivo, ma come volontà di realizzare la fattispecie in tutti i suoi presupposti ed elementi costitutivi.