14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5329 del 19 maggio 1975
Testo massima n. 1
Il reato di maltrattamenti in famiglia ha una propria obiettività giuridica, che consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, e non si identifica, quindi, con le violenze o minacce adoperate da parte dello stesso soggetto attivo per la realizzazione dei reati sessuali. Ne segue che quando, con azioni dirette a maltrattare, si ledono volutamente altri beni, interessi o valori del soggetto passivo, oggetto di autonoma tutela penale, quale quello della libertà sessuale, di tali azioni l’agente è tenuto a rispondere in modo autonomo. [ Fattispecie relativa a concorso tra il delitto di maltrattamenti e quelli di atti di libidine violenti e violenza carnale ].
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