14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1857 del 10 febbraio 1990
Testo massima n. 1
La cessazione del rapporto di convivenza non influisce sulla configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, la cui consumazione può aver luogo anche nei confronti di persona non convivente con l’imputato quando essa sia unita all’agente da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione. [ Nella specie l’imputato aveva commesso ripetuti atti di violenza fisica e morale in danno della moglie anche dopo la separazione di fatto ].
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Testo massima n. 1
Nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce e le privazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo, di umiliazione. Fra tali atti, che si risolvono in vere e proprie sofferenze morali, deve annoverarsi anche la condotta del marito che costringa la moglie a sopportare la presenza della concubina nel domicilio coniugale.
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