14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3103 del 3 marzo 1990
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità e che siano stati, a volte, causati da motivi contingenti. Il delitto in questione, invero, quale reato abituale, non resta escluso se nel tempo considerato vi siano, nella condotta dell’imputato, periodi di normalità o di accordo con i familiari; un intervallo di tempo fra una serie e l’altra di episodi lesivi, non fa, infatti, venir meno l’esistenza del reato, ma può dar luogo come per ogni reato permanente, alla continuazione.
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