Cass. pen. n. 23661 del 27 marzo 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Lavorazioni in quota - Priorità delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali - Ragioni - Conseguenze.


In tema di sicurezza dei lavoratori che eseguono lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 111, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono idonee ad operare anche in caso di omesso utilizzo, da parte del lavoratore, del dispositivo individuale, sicché l'omessa adozione delle seconde non è sufficiente a determinare la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso a un lavoratore, ove siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 24908 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 40 com. 2
Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 111