14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 394 del 16 gennaio 1991
Testo massima n. 1
Il delitto di maltrattamenti previsto dall’art. 572 c.p. può essere realizzato anche mediante condotte omissive, individuabili pure nel deliberato astenersi da parte dei responsabili di una pubblica struttura di assistenza e cura — in presenza del contrario dovere incombente su di loro — dall’impedire condotte illegittime realizzanti la materialità del reato, sussistendo le altre condizioni previste dalla fattispecie legale; infatti non impedire il verificarsi di un evento che si ha il dovere giuridico di impedire equivale a cagionarlo. [ Fattispecie in cui si contestava a taluno dei responsabili di una pubblica struttura di assistenza e cura di non aver impedito ad estranei di maltrattare anziani colà ricoverati ].
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Testo massima n. 1
Il delitto di maltrattamenti riferito a fatti commessi in una struttura assistenziale — specie se pubblica — per persone anziane [ o minori o minorate o comunque bisognose di aiuto ], può essere realizzato anche a mezzo di soggetto estraneo; ciò si verifica quando i responsabili dell’assistenza consapevolmente e deliberatamente si astengano dall’impedire che persone non autorizzate realizzino condotte integranti l’elemento oggettivo del reato, posto che in tale situazione, stante il dovere funzionale, di natura pubblicistica, di attivarsi, non impedire la verificazione dell’evento, sotto il profilo eziologico, equivale a cagionarlo.
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