14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3020 del 8 marzo 1991
Posted at 20:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nella nozione di «maltrattamenti» rientrano i fatti lesivi della integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendano abitualmente dolorose le relazioni familiari, e manifestantisi mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilimento o con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare traccia.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]