14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2130 del 28 febbraio 1992
Testo massima n. 1
Il delitto di maltrattamenti in famiglia [ art. 572 c.p. ] è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze. E ad integrare l’abitualità della condotta non è necessario che la stessa venga posta in essere in tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, come sopra caratterizzati ed «unificati», anche se per un limitato periodo di tempo.
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