Cass. pen. n. 49109 del 22 dicembre 2003
Testo massima n. 1
Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile, quanto al rapporto tra coniugi, anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, purchè la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della fattispecie. (Il principio è stato affermato relativamente al caso di reiterate ed offensive manifestazioni di aggressività, attuate per lettera o per telefono, tali da obbligare il coniuge separato a cambiare le proprie utenze telefoniche o a disattivarle).