Cass. pen. n. 23639 del 14 maggio 2024

Testo massima n. 1


ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - Udienza predibattimentale - Provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale - Natura giuridica - Indicazione - Conseguenze.


Il provvedimento emesso a norma dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale, ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev'essere necessariamente corredato da motivazione, non essendo questa espressamente richiesta dalla normativa processuale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 45275 del 2001

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter com. 3