14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3032 del 13 marzo 1987
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 572 c.p., è particolarmente rigoroso per il giudice l’obbligo della motivazione, poiché occorre dimostrare che tutti i fatti sono tra loro connessi e cementati in maniera inscindibile dalla volontà unitaria, persistente e ispiratrice di una condotta insistita nella finalità criminosa. Infatti, il reato di maltrattamenti è «reato a condotta plurima», in quanto è tutta la condotta dell’imputato che deve essere considerata come caratterizzata da una serie o insieme di azioni od omissioni finalizzate e quale comportamento assunto a sistema e distinto dal nesso di abitualità fra i vari fatti, con assoluta esclusione della mera occasionalità e del dolo d’impeto, isolato e frammentario.
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Testo massima n. 1
Il reato di maltrattamenti è reato abituale poiché è caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio dell’antigiuridicità penale nella loro reiterazione, che si protrae nel tempo, e nella persistenza dell’elemento intenzionale. Pertanto, poiché i fatti debbono essere molteplici e la reiterazione presuppone un arco di tempo che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, la consumazione del reato si perfeziona con l’ultimo di questa serie di fatti. [ Nella specie la Suprema Corte ha disatteso la tesi, sostenuta dal ricorrente, relativa al rinvenimento della competenza per territorio nel luogo ove aveva avuto inizio la consumazione e motivata dall’assimilabilità del reato abituale a quello permanente ].
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