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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5029 del 10 aprile 1989

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5029 del 10 aprile 1989

Testo massima n. 1

Il delitto di maltrattamenti in famiglia, quale reato abituale, non resta escluso se nel tempo considerato vi siano parentesi di normalità nella condotta dell’agente e di accordo con i familiari. Pertanto, un intervallo di tempo fra una serie e l’altra di episodi lesivi dell’integrità fisica o morale del soggetto passivo non fa venir meno l’esistenza del reato, ma può dar luogo, come per ogni reato permanente, alla continuazione.

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