14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5029 del 10 aprile 1989
Posted at 20:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di maltrattamenti in famiglia, quale reato abituale, non resta escluso se nel tempo considerato vi siano parentesi di normalità nella condotta dell’agente e di accordo con i familiari. Pertanto, un intervallo di tempo fra una serie e l’altra di episodi lesivi dell’integrità fisica o morale del soggetto passivo non fa venir meno l’esistenza del reato, ma può dar luogo, come per ogni reato permanente, alla continuazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]