Cass. pen. n. 23623 del 21 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Art. 131-bis cod. pen. - Modifiche introdotte dalla legge n. 77 del 2019 - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Ragioni.


In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019,n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 46567 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 336 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 337 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 341 bis CORTE COST. PENDENTE
Costituzione art. 25 com. 2
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 14/06/2019 num. 53 art. 16 com. 1 lett. B CORTE COST.
Legge 08/08/2019 num. 77 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1