14 Mag Corte costituzionale ordinanza n. 27 del 17 febbraio 1971
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata — ai sensi degli artt. 26 comma primo della L. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 comma secondo delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte cost. 16 marzo 1956 — la questione di legittimità costituzionale dell’art. 571 comma secondo c.p. sollevata in riferimento all’art. 3 comma primo Cost., sostenendo che il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è perseguibile d’ufficio [ anche ] quando ne deriva una lesione personale lievissima [ comma secondo ], in tal caso punita con un terzo della pena del reato di lesione personale lievissima, mentre quest’ultimo delitto, nonostante la maggior gravità della sanzione, è perseguibile soltanto a querela di parte [ art. 582, comma secondo ]. Ma nel nostro ordinamento giuridico penale, la perseguibilità d’ufficio non è necessariamente in relazione alla gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena, ma, talvolta, si ricollega alla particolarità della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso. Nell’art. 571 il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è perseguibile d’ufficio perché non si rimetta all’iniziativa dell’offeso, spesso un minore, o un minorato, o un dipendente, la punibilità di chi ha tradito la sua funzione di educatore o istruttore: motivo, questo, che basta ad escludere l’irrazionalità della norma. Allorquando dal reato derivi una lesione personale lievissima, la perseguibilità d’ufficio è connessa all’abuso e non alla lesione, che, fra l’altro, ne è conseguenza solo eventuale. Pertanto, la disparità di trattamento fra reato di abuso con lesioni personali lievissime e reato di lesioni personali lievissime è giustificata dalla disparità di situazioni, poiché, qualunque sia la misura della pena nei due casi, nell’uno c’è l’abuso e nell’altro no.
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