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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7442 del 26 giugno 1992

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7442 del 26 giugno 1992

Testo massima n. 1

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non costituisce circostanza idonea a far ritenere cessati gli effetti della separazione tra i coniugi ex art. 157 c.c., e, conseguentemente, sufficiente a far venire meno l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento fissato a favore della coniuge nel corso del procedimento di separazione, il fatto che si siano verificate delle manifestazioni di buona volontà da parte del marito con doni, elargizioni di denaro ed esecuzione di opere nella casa coniugale. Infatti, affinché lo stato di separazione tra i coniugi possa ritenersi interrotto a causa di riconciliazione, è necessaria la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi, cessata con la pronuncia di separazione, per cui non sono sufficienti a tale fine la ripresa della convivenza anche per periodi di tempo considerevoli e quella degli stessi rapporti sessuali, trattandosi di fatti inidonei a privare di valore lo stato di perdurante separazione. In altri termini la riconciliazione consiste nella volontà di entrambi i coniugi di ripristinare in pieno non solo la loro convivenza materiale, ma anche quell’unione spirituale che è alla base medesima della convivenza materiale, in modo che si debba considerare perdonata e posta nell’oblio ogni eventuale colpa attribuita reciprocamente dall’uno all’altro coniuge.

Testo massima n. 1

La sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio diviene operante per il nostro ordinamento solo dopo che ne sia stata dichiarata l’efficacia con una sentenza di delibazione definitiva, cioè passata in giudicato. Ne consegue che nel caso in cui taluno sia stato imputato del reato di cui all’art. 570 c.p. per aver omesso di versare l’assegno di mantenimento posto a suo carico nel corso del procedimento di separazione tra i coniugi, la permanenza del suddetto reato, perdurando l’inadempimento, deve ritenersi cessata, nell’ipotesi in cui sia intervenuta sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, non alla data della sentenza di delibazione ma in quella in cui questa sia passata in giudicato. [ Fattispecie in tema di amnistia ].

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