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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 21673 del 7 maggio 2004

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 21673 del 7 maggio 2004

Testo massima n. 1

In tema di reati contro la famiglia, l’art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile si applicano le pene previste dall’art. 570 c.p., opera un rinvio all’intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma. Ne consegue che anche la violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi i casi in cui la perseguibilità d’ufficio è prevista dallo stesso art. 570 c.p.

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