14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35520 del 29 settembre 2011
Posted at 20:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare nella forma dell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non è possibile invocare l’errore di fatto, né l’ignoranza della legge penale sotto il profilo della sua inevitabilità, poiché l’obbligo sanzionato deriva da inderogabili principi di solidarietà, ben radicati nella coscienza della collettività, prima ancora che nell’ordinamento.
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