Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12670 del 20 settembre 1989

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12670 del 20 settembre 1989

Testo massima n. 1

Ai fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione di mezzi di sussistenza, ai sensi dell’art. 570, secondo comma, n. 2, c.p., in favore dei figli minori affidati alla moglie separata, il provvedimento del giudice civile con cui è stato fissato l’obbligo del versamento di un assegno, può costituire un punto di partenza per l’accertamento del reato nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari. Di conseguenza il pagamento di una somma inferiore a quella imposta a titolo di assegno non basta ad integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 570, secondo comma c.p. Se, però, non viene corrisposta alcuna somma o, vengono versate somme irrisorie, è evidente che l’obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti, e quindi commette violazione degli obblighi di assistenza familiare.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze