14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 33808 del 4 settembre 2007
Posted at 20:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza di cui all’art. 570, cpv. n. 2, c.p., la circostanza del recupero forzoso dei crediti operato dall’avente diritto non esclude la presenza dello stato di bisogno del medesimo, nè dell’elemento soggettivo del reato, ponendosi, rispetto alla perpetrata omissione, come un post factum dimostrativo della pregressa facoltà di spontaneo adempimento da parte dell’obbligato.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]