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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8998 del 5 marzo 2010

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8998 del 5 marzo 2010

Testo massima n. 1

Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con “cose” o “beni” che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario. [ Nel caso di specie si trattava di due “computers” portatili, di capi di abbigliamento e di uno strumento musicale ].

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