14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3016 del 27 gennaio 2011
Testo massima n. 1
La fattispecie di abbandono del domicilio domestico e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previsti, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell’art. 570 c.p., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità. [ Fattispecie relativa al riconosciuto difetto di correlazione tra la contestazione di sottrazione alla prestazione dei mezzi di sussistenza e la sentenza di condanna per la condotta di abbandono del tetto coniugale con sottrazione agli obblighi di assistenza morale ].
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