Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8432 del 1 agosto 1995

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8432 del 1 agosto 1995

Testo massima n. 1

L’attraversamento di un bene demaniale che non sia sottratto alla collettività ed il cui uso sia consentito indifferentemente a tutti i cittadini, di modo che possa essere utilizzato senza bisogno di un particolare atto amministrativo, non costituisce impedimento di diritto all’uso in concreto del passaggio. Ne consegue che non è ravvisabile l’ipotesi dell’interclusione nel caso in cui il fondo abbia accesso alla via pubblica mediante un passaggio che in parte attraversi un bene demaniale soggetto all’uso pubblico comune. [ Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio di diritto, ha confermato la sentenza del merito, la quale aveva ritenuto che la domanda diretta ad ottenere la costituzione di passaggio coattivo sul fondo altrui esulasse dalla previsione dell’art. 1052 in tema di passaggio di fondo non intercluso, restando conseguentemente soggetta alle più rigorose condizioni fissate da tale ultima norma ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze