14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7806 del 2 luglio 1998
Testo massima n. 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condizione di impossibilità economica dell’obbligato vale come scriminante soltanto se essa si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto. [ Nella specie la situazione è stata esclusa avendo accertato il giudice di merito che l’imputato aveva svolto una sua attività lavorativa produttiva di un reddito sufficiente, aveva avuto la disponibilità di un’autovettura di grossa cilindrata e aveva frequentato una casa da giuoco ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]