Cass. pen. n. 23518 del 06 giugno 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI - ALLO SCOPO DI FAR PASCOLARE GLI ANIMALI - Titolarità del diritto di querela in capo al possessore - Sussistenza - Ragioni.


In tema di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui in funzione del loro pascolo, il disposto di cui all'art. 636 cod. pen. tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei fondi, sicché spetta anche al possessore la legittimazione a sporgere querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini penali, il possesso è integrato anche dalla mera detenzione qualificata, consistente nell'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 17509 del 2009

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 636 com. 1 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 636 com. 3 CORTE COST.