14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5478 del 12 giugno 1986
Testo massima n. 1
La permanenza del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570 c.p. viene a cessare non solo quando l’imputato adempie spontaneamente all’obbligo ma anche nel caso in cui tale obbligo venga meno per una qualsiasi causa. [ Applicazione ai fini della concessione dell’amnistia. Nella fattispecie era stato contestato all’imputato la violazione degli obblighi di assistenza nei confronti del coniuge realizzata unicamente attraverso l’allontanamento arbitrario dal domicilio coniugale. La Suprema Corte ha statuito che l’obbligo di permanere nella casa coniugale e quindi di adempiere all’assistenza morale e materiale, viene a cessare sin dalla domanda di separazione che costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell’art. 146 c.c. ].
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