14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10301 del 22 settembre 1999
Testo massima n. 1
Per la costituzione di servitù coattiva di passaggio è necessario l’accertamento dell’inesistenza di impedimenti, limiti od ostacoli all’esercizio in concreto della servitù, e, nel caso in cui l’accesso alla via pubblica del fondo intercluso richieda, oltre al passaggio su un fondo vicino, l’attraversamento di un bene demaniale contiguo, occorre che il proprietario del fondo intercluso provi di avere ottenuto dalla pubblica amministrazione l’autorizzazione a tale attraversamento ovvero che l’uso del bene demaniale sia consentito a tutti i cittadini senza bisogno di un particolare atto amministrativo.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]