14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 30151 del 24 luglio 2007
Testo massima n. 1
Gli obblighi di assistenza del singolo genitore nei riguardi dei figli non cessano automaticamente al raggiungimento della maggiore età, perdurando finché i figli non abbiano completato gli studi e/o non abbiano trovato una occupazione retribuita ovvero non abbiano raggiunto un accettabile livello di autosufficienza economica. Si rende, quindi, doveroso per il giudice di merito verificare la temporalità della condotta violatrice degli obblighi assistenziali da parte del genitore in rapporto all’evoluzione [ una volta divenute maggiorenni ] delle peculiari situazioni individuali delle persone offese.
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Testo massima n. 1
L’art. 570 comma 1 c.p. comprende condotte violatrici di esigenze di assistenza materiale ed altresì di assistenza soltanto morale. Commette il reato anche colui che si disinteressi completamente dei figli e del coniuge, sebbene separato, rendendosi inadempiente nei loro confronti circa gli obblighi di assistenza morale connessi alla sua qualità di coniuge e di padre, non esaurendo la somministrazione dei mezzi di sussistenza o sopravvivenza gli obblighi scaturenti da tali qualità. [ Mass. redaz. ].
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