14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1121 del 30 giugno 1967
Testo massima n. 1
Il pubblico scandalo, che l’art. 564 c.p. richiede per la perfezione del reato di incesto e che deve individuarsi nel profondo senso di turbamento e disgusto diffusosi in un numero indeterminato di persone e nella connessa reazione morale per il cattivo esempio ricevuto, è un effetto così costante, secondo la generale esperienza, della conoscenza della turpe relazione da non esigere specifica dimostrazione per potersene affermare l’esistenza. L’art. 564 c.p., che tutela la moralità sessuale della famiglia, pur richiedendo un nesso obiettivo di causalità, come è desumibile dalla formulazione letterale della norma, tra il modo di comportarsi degli incestuosi o di uno di essi e il pubblico scandalo, non esige che tale comportamento, ostentato o imprudente, venga manifestato direttamente in pubblico. Pertanto non viene meno il suddetto vincolo causale quando l’obbrobrioso contegno sia tenuto nell’ambiente domestico senza alcuna cautela e particolari circostanze e situazioni di fatto, note all’agente, siano suscettibili di portare e portino in concreto alla facile divulgazione della tresca fuori del ristretto ambito familiare.
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