Cass. civ. n. 23474 del 02 settembre 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Prestazioni a carico del Fondo di garanzia INPS - Documentazione necessaria - Individuazione ad opera del Comitato amministratore - Limiti - Deroga alle disposizioni di legge vigenti in tema di efficacia probatoria dei documenti - Esclusione - Fattispecie.


In tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia dell'Inps, spetta al comitato amministratore del predetto ente previdenziale, ai sensi dell'art. 26, lett. b), l. n. 88 del 1989, l'individuazione della documentazione necessaria al fine dell'erogazione delle prestazioni, ma l'esercizio di detto potere va espletato con ragionevolezza, in modo tale da non vanificare o rendere eccessivamente difficile la tutela del diritto e senza deroghe alle disposizioni di legge vigenti in tema di efficacia probatoria dei documenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la necessità della produzione dell'originale del titolo esecutivo al fine dell'erogazione della prestazione, essendo sufficiente anche la copia conforme o quella fotostatica non disconosciuta).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9231 del 2010

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2719
Legge 09/03/1989 num. 88 art. 26 lett. B