14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6942 del 9 luglio 1985
Testo massima n. 1
I reati di incesto e di violenza carnale sono distinti tra loro e possono concorrere. Invero il reato di incesto non è fondato su atti di congiunzione carnale violenti; la congiunzione carnale con i soggetti contemplati nell’art. 564 può essere del tutto consenziente, per cui l’estremo della violenza non è ipotizzato come elemento costitutivo del reato, che sussiste quando dalla congiunzione, o dalla relazione, deriva pubblico scandalo. Al contrario il fatto previsto dall’art. 519 prevede la condotta di chiunque si congiunga carnalmente con altri, con violenza effettiva o presunta. Quando poi si tratti di congiunzione carnale con uno dei soggetti di cui all’art. 564, e da essa derivi pubblico scandalo, sussistono entrambi i reati.
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