14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9109 del 28 febbraio 2008
Testo massima n. 1
In tema di reati in ambito familiare, ai fini dell’integrazione dell’elemento costitutivo del reato di incesto [ art. 564 c.p. ], deve escludersi che la situazione di «pubblico scandalo» consista nelle informazioni ricevute dalla polizia giudiziaria a seguito delle denunce dei familiari circa l’esistenza della relazione incestuosa.
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Testo massima n. 1
In tema di reati in ambito familiare, è configurabile il concorso formale tra il delitto di incesto [ art. 564 c.p. ] e quello di violenza sessuale [ art. 609 bis c.p. ], né rileva in senso contrario la circostanza che la condotta incestuosa sia caratterizzata dagli estremi della violenza.
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