Cass. pen. n. 18 del 14 gennaio 1972

Testo massima n. 1


Il dolo del delitto di bigamia consiste nella volontà di contrarre un nuovo matrimonio avente effetti civili, con la consapevolezza dell'esistenza di un precedente matrimonio avente anch'esso tali effetti. Tale elemento psicologico può essere escluso dall'errore di fatto circa la sussistenza del precedente vincolo coniugale.

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