14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23249 del 27 maggio 2003
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di bigamia ha natura permanente. La permanenza si protrae per tutta la durata della coesistenza dei due matrimoni e cessa allorché, indipendentemente dalla causa estintiva costituita dalla dichiarazione di nullità del primo matrimonio o dell’annullamento del secondo per ragioni diverse dalla stessa bigamia, sia pronunciata con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili di uno di essi.
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