Cass. pen. n. 23462 del 12 aprile 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.


La dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'intervenuta declaratoria di inammissibilità dell'appello, al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dalla sua assistita in sede di identificazione e poi ribadita nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e durante l'esame reso in udienza).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 3118 del 2024

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C)