Cass. pen. n. 1499 del 17 febbraio 1986
Testo massima n. 1
In difetto dell'accertamento dell'età del soggetto passivo, manca, per la sussistenza del delitto di corruzione di minorenni, la prova dell'elemento materiale, che consiste nell'aver commesso il fatto il presenza di un minore di anni sedici, e quella dell'elemento intenzionale, relativo alla consapevolezza di commettere l'atto di libidine in presenza di un minore di anni sedici.