Cass. pen. n. 23402 del 07 marzo 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Truffa aggravata ai danni dello Stato - "Superbonus" previsto dalla legislazione emergenziale pandemica - Perfezionamento del reato - Individuazione - Fattispecie.
Il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, commesso attraverso la costituzione di un credito fiscale fittizio a seguito della falsa asseverazione in ordine al completamento di opere per le quali è previsto il riconoscimento del "superbonus 110%" e la successiva cessione a terzi di tale credito, si perfeziona con la riscossione o con la compensazione del credito, in quanto solo in quel momento è conseguito l'ingiusto profitto, con conseguente danno per l'amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare con cui, sull'erroneo presupposto dell'avvenuto perfezionamento del delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen., era stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, a fini di confisca per equivalente, dei proventi derivanti dalle cessioni a terzi dei crediti d'imposta generati mediante false attestazioni).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 640
Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 322 ter
Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121